1 PREMESSA
Dall’1.10.2013, l’aliquota IVA ordinaria aumenta dal 21% al 22%, in quanto il suddetto termine, previsto dall’art. 40 co. 1-ter del DL 6.7.2011 n. 98 (conv. L. 15.7.2011 n. 111), come modificato, da ultimo, dall’art. 11 del DL 28.6.2013 n. 76 (conv. L. 9.8.2013 n. 99), non è stato ulteriormente prorogato.
Il DL 76/2013 ha, inoltre, abrogato la disposizione, contenuta nel co. 1-quater del citato art. 40 del DL 98/2011, secondo la quale l’aumento dell’aliquota non si sarebbe applicato in caso di introduzione, entro il 30.6.2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull’indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.
Dall’1.10.2013, quindi, l’aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.
2 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE E DECORRENZA DELL’ALIQUOTA DEL 22%
La misura dell’aliquota ordinaria da applicare (21% o 22%) va individuata in base al momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi.
In via generale:
– le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
– le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
– le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
– le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Pertanto:
– le operazioni effettuate prima dell’1.10.2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21%;
– le operazioni effettuate dall’1.10.2013 sono soggette alla nuova aliquota del 22%.
3 FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE CESSIONI DI BENI
In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto:
– si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore all’1.10.2013;
– si applica l’aliquota ordinaria del 22%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dall’1.10.2013.
Fatturazione “super-differita”
La stessa regola vale per le operazioni triangolari “interne”, nelle quali il soggetto intermedio può però emettere la fattura, nei confronti del proprio cliente, entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. In particolare, il differimento opera laddove il bene, acquistato dal soggetto intermedio per essere successivamente ceduto al proprio cliente, venga consegnato/spedito a quest’ultimo, per disposizione del soggetto intermedio, direttamente a cura del primo cedente.
La fatturazione “super-differita” consente il differimento al mese successivo a quello di consegna o spedizione non solo dell’emissione della fattura, ma anche dell’esigibilità dell’imposta. Come nel caso della fatturazione differita, il momento impositivo resta, tuttavia, invariato, per cui l’aliquota IVA ordinaria da applicare dipende dalla data di consegna o spedizione.
4 FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Dall’1.1.2013, la fatturazione differita, al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, è ammessa anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso un’idonea documentazione, ove rese:
3
– nello stesso mese;
– nei confronti dello stesso cliente.
Tenuto conto che, come regola generale, per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo:
– si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se il corrispettivo è pagato prima dell’1.10.2013;
– si applica l’aliquota ordinaria del 22%, se il corrispettivo è pagato a partire dall’1.10.2013.
5 ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO
In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Ne consegue che:
– gli acconti pagati prima dell’1.10.2013 sono soggetti all’aliquota del 21%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l’aliquota del 22%;
– il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedi-zione del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 21% se il documento viene emesso prima dell’1.10.2013.
6 NOTE DI CREDITO
Le note di credito emesse a partire dall’1.10.2013 devono riportare l’aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima dell’1.10.2013.
7 NOTE DI DEBITO
Nell’ipotesi in cui la fattura, per le operazioni effettuate a partire dall’1.10.2013, venga erroneamente emessa con l’aliquota del 21%, anziché con quella del 22%, è obbligatorio emettere una fattura integrativa (nota di debito) per l’imposta non addebitata.
Dovrebbe essere confermata la possibilità di regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto attraverso l’emissione di un’apposita nota di debito, senza applicazione di alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota IVA verrà comunque versata entro i termini di liquidazione periodica in cui l’imposta è diventata esigibile.
Regolarizzazione da parte del cessionario/committente
Il cessionario/committente, che ha acquistato i beni/servizi nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, è tenuto – entro 30 giorni dalla registrazione della fattura – a regolarizzare le fatture ricevute riportanti l’erronea indicazione dell’aliquota del 21%, anziché di quella del 22%.

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