In sede di conversione in legge del DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), sono state introdotte alcune novità in materia di IVA.
A decorrere dalle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che saranno effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 138/2011, l’aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è  innalzata al 21%.
L’entrata in vigore avviene il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione non è ancora avvenuta.

2 AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21%
A seguito della modifica apportata all’art. 16 co. 1 del DPR 633/72, l’aliquota IVA ordinaria
passa dal 20% al 21%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4%
e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III,
allegata al DPR 633/72.

2.1 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE E DECORRENZA DELL’ALIQUOTA DEL 21%
La misura dell’aliquota ordinaria da applicare (20% o 21%) va individuata in base al momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di  prestazione di servizi.
In via generale:
– le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
– le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
– le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
– le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
Pertanto:
– le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 restano soggette alla vecchia aliquota del 20%;
– le operazioni effettuate a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 sono soggette alla nuova aliquota del 21%.

2.2 FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE CESSIONI DI BENI
In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la data di consegna o  spedizione.

Pertanto:
– si applica l’aliquota ordinaria del 20%, se la consegna o spedizione dei beni è anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011;
– si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.

2.3 ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO
In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Ne consegue che:
gli acconti pagati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l’aliquota del 21%;
il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico è soggetto all’aliquota del 20% se il documento viene emesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.

2.4 NOTE DI VARIAZIONE
Le note di variazione emesse dopo l’innalzamento dell’aliquota ordinaria al 21% devono riportare l’aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.

3 MODALITÀ DI SCORPORO DELL’IVA PER I COMMERCIANTI AL MINUTO E
SOGGETTI EQUIPARATI
Attualmente, i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati, per determinare l’IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, possono applicare, in via alternativa: il “metodo percentuale” di scorporo, in base al quale la base  imponibile IVA si determina riducendo i corrispettivi, al lordo dell’imposta, nella misura:
del 3,85%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 4%;
del 9,10%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 10%;
del 16,65%, se i beni/servizi sono soggetti all’aliquota del 20%;
il “metodo matematico”, in base al quale la base imponibile IVA si determina moltiplicando per 100 il risultato ottenuto dividendo i corrispettivi, al lordo dell’imposta, per:
104, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 4%;
110, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 10%;
120, se i beni/servizi soggetti all’aliquota del 20%.

Utilizzo obbligatorio del “metodo matematico”
Come anticipato, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati diventa obbligatorio l’utilizzo del “metodo matematico”. In particolare, in base al riformulato art. 27 co. 2 del DPR 633/72, se le operazioni poste in essere sono soggette alla nuova aliquota ordinaria (21%), i corrispettivi, al lordo dell’imposta, vanno divisi per 121, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per 100;
l’arrotondamento va effettuato, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
Il “metodo matematico” consente di evitare l’inconveniente che, invece, caratterizza il “metodo percentuale” di scorporo, dato che con quest’ultimo si ottengono una base imponibile e un’imposta che, se sommate, non corrispondono al corrispettivo assunto al lordo dell’imposta.

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