Entro il 30 novembre 2017 deve essere trasmessa la comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA relative al 3° trimestre (luglio, agosto e settembre).

Ricordiamo che il D.L. 193/2016 (art. 21 bis) collegato alla Legge di Stabilità 2017, ha introdotto l’obbligo trimestrale della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, a partire dal 1° gennaio 2017. L’invio telematico deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, ciò indipendentemente dalle liquidazioni IVA mensili ovvero trimestrali.

Per quanto riguarda la Comunicazione delle liquidazioni del terzo trimestre 2017 (per i mensili i dati delle liquidazioni di Luglio-Agosto-Settembre, per i trimestrali i dati della liquidazione del Terzo trimestre), il termine ultimo per l'invio è il 30 Novembre 2017.

L’introduzione del nuovo obbligo, come evidenziato nella Relazione illustrativa al decreto ha la finalità “di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto”.
In particolare, l’invio della nuova comunicazione:

  • deve avvenire anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito;
  • deve avvenire trimestralmente, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche del contribuente (mensili o trimestrali);

L’obbligo di comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva grava sui soggetti passivi Iva (vale a dire le imprese individuali, i professionisti, gli studi associati, le società di persone, di capitali, i soggetti esteri che si sono identificati direttamente in Italia o che operano in tale ambito mediante il rappresentante fiscale, le stabili organizzazioni). Tra i destinatari vi sono anche le società aderenti alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati:

  • alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti);
  • all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari). sempreché, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

L’Agenzia delle entrate nelle risposte alle sedici FAQ diramate il 26 maggio 2017 ha incluso tra i soggetti esonerati anche coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato nè operazioni attive e nè passive, salvo l’ipotesi in cui non devono riportare un credito del mese o del trimestre precedente.

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