PREMESSA
La Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), commi da 324 a 335, pubblicata sul S.O. n.
212 della G.U. 29.12.2012, n. 302, tra le altre previsioni, consente all’Italia di adempiere agli
obblighi scaduti o in imminente scadenza derivanti dall’appartenenza alla UE.
In particolare, il predetto decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2013 , una serie di
semplificazioni fiscali e tributarie volte a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese,
tra cui il recepimento della direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione in ambito IVA con
riferimento alla disciplina relativa all’emissione della fattura, alla fattura elettronica e semplificata
nonché all’esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere.
Di notevole interesse, risultano le novità relative alla fatturazione delle operazioni commentate nella
presente Informativa.

LE MODIFICHE AL SISTEMA DELLA FATTURAZIONE
L’articolo 1 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 c.d. “salva-infrazioni”, ha radicalmente
modificato i commi da 1 a 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di fatturazione delle
operazioni.
In particolare, viene modificato il contenuto della fattura, regolamentata l’emissione di quella
elettronica e di quella semplificata e le modalità di conservazione delle fatture elettroniche.
Nel nuovo comma 1 dell’articolo 21, in sostanza, la fattura elettronica viene di fatto equiparata a
quella cartacea, pertanto le nuove regole, di seguito indicate, sono valide per entrambe le modalità
di fatturazione.

Contenuto della fattura
La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:
a) data di emissione
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto
cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i
soggetti non residenti
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto
cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto
passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA
attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o
professione, codice fiscale
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri
percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di
trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o
committente ovvero da un terzo.

Dal confronto fra il contenuto della fattura previsto dal previgente articolo 21 emergono due
importanti novità.
E’ obbligatorio l’indicazione del codice fiscale/partita iva anche del “cliente” che riceve la
fattura.
La numerazione dei documenti fiscali non è più progressiva per anno ma deve essere univoca
(unica).

Per quanto attiene l’obbligo del codice fiscale/partita IVA nell’emissione dei documenti di vendita
dovrà essere controllato che ogni documento a “rilevanza fiscale” debba essere necessariamente
presente l’identificativo fiscale (Partita Iva per le aziende, codice fiscale per i privati).
Per quanto concerne il concetto di numerazione univoca, in attesa di opportuni chiarimenti
ministeriali (peraltro già da noi inoltrati alle amministrazioni competenti), si ritiene che l’elemento
di novità consista nell’introduzione di una numerazione sequenziale non più necessariamente
collegata con l’anno solare: l’importante è che tale numerazione sia in grado di far identificare
in modo univoco la fattura. In altre parole, è la numerazione stessa che deve identificare in
maniera univoca la fattura, e non la differenziazione della data.

Per raggiungere tale obiettivo si ipotizzano due soluzioni:
a) anteporre o posporre al numero sequenziale l’anno di riferimento (ad esempio la prima
fattura emessa nel 2013 potrebbe essere sarebbe contrassegnata dal numero 1/2013 ovvero
2013/1)
b) optare per un’unica numerazione progressiva, senza azzeramento all’inizio di ciascun anno
solare.

Notiamo infine che Le «Note esplicative» della Commissione europea alla Direttiva citata precisano
che «il numero sequenziale che identifichi la fattura in modo univoco può essere basato su una o più
serie di numeri, che possono includere anche caratteri alfanumerici».

Da quanto abbiamo potuto rilevare finora, la soluzione a) sembra essere la più consigliata dai
consulenti fiscali ai loro clienti.
Se si opta per tale soluzione, vista la possibile presenza di registri sezionali, sarà necessario
aggiungere un ulteriore identificativo al numero documento per renderlo effettivamente univoco.

Consigliamo quindi per maggiore semplicità, di far riportare nella stampa del documento fattura
anche il codice del contatore associato al documento, in modo da poter distinguere tramite questo i
documenti appartenenti a diversi registri.

Quindi il numero documento verrà così composto:

2013/codice contatore/numero documento (con eventuale bis)

La stessa modifica verrà applicata ai registri iva, che renderemo disponibili a breve.
Così operando, appare garantito il rispetto della progressività e della univoca identificazione
previsto dalla norma.

Variazione_fatture_2013

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