L’ Articolo 62 del Decreto Legge 24/01/2012 convertito nella Legge N. 27 del 24 marzo 2012, ha recepito la Normativa Comunitaria (direttiva 2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi delle transazioni commerciali.
Il comma 1 dell’Art. 62 prevede che per la cessione dei prodotti agro-alimentari, pena la nullità, deve essere stipulato un contratto, che:
· deve essere stipulato in forma scritta
· deve riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di
consegna e di pagamento
La disposizione si applica ai nuovi contratti stipulati a decorrere dal 24/10/2012; i contratti già in essere alla data del 24/10/2012 dovranno essere adeguati entro il 3/12/2012.
La norma prevede delle esclusioni dall’applicazione dei termini per alcune categorie di soggetti:
· Cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali;
· Conferimenti effettuati dai soci di cooperative
· Di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici
· Consegne con il meccanismo della tentata vendita e pagamento contestuale
Il comma 2 del dell’Art. 62 individua 5 “condotte sleali” (vietate), che in sintesi ha la funzione di evitare “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose.
Il comma 3 dell’Art. 62 stabilisce inoltre che i pagamenti di prodotti agro-alimentari debbono essere effettuati:
· Entro 30 giorni se si tratta di prodotti agro-alimentari deperibili
· Entro 60 giorni se si tratta di prodotti agro-alimentari non deperibili
Il termine di pagamento decorre dall’“ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; la percentuale degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile. Se la data di ricevimento della fattura non è identificabile con certezza (consegna a mano, Pec, EDI, Raccomandata,ecc.), va fatto riferimento alla data dell’ultima consegna dei prodotti (DdT, Bolla, ..). Il cedente deve emettere fattura distinte per la cessione di prodotti agro-alimentari deperibili e prodotti agro-alimentari non deperibili.
Il comma 4 dell’Art. 62 identifica l’esatta tipologia dei prodotti agro-alimentari deteriorabili.
Considerazioni Generali
La normativa è comunque in evoluzione e assestamento. E’ previsto un DM attuativo che dovrebbe semplificare e risolvere i dubbi interpretativi dell’art. 62 stesso. Il decreto, disponibile in forma di bozza è anch’esso ancora carente in numerosi punti lasciando sospesi salienti aspetti fiscali e procedurali nonostante l’entrata in vigore della norma sia ormai prossima. TeamSystem ha inoltrato ai ministeri competenti, per il tramite di ASSOSOFTWARE, richiesta di interpretazione autentica.
Come esempio, vi riportiamo la problematica relative alla Forma scritta del contratto: come indicato nel comma 1, le
cessioni di prodotti agro-alimentari sono soggette alla forma scritta; facendo le opportune valutazioni si ritiene che gli stessi obblighi sono assolti se, in mancanza di un contratto scritto, su tutti i documenti a rilevanza esterna (DdT, Bolle, Fatture) venga indicata un’apposita ANNOTAZIONE e contenente tutti gli elementi previsti dal contratti..
Oltre al punto sopra evidenziato, ci sono altri quesiti aperti che per completezza di informazione Vi riportiamo:
nell’allegato A.
Per facilitare l’espletamento del nuovo adempimento, Vi comunichiamo che Metodo ha sviluppato sulla procedura
MetodoEvolus le modifiche software che permetteranno di gestire in modo adeguato gli adempimenti richiesti..
A breve vi invieremo la scheda tecnica delle modalità di gestione della problematica in oggetto.