PREMESSA
Per l’esercizio 2011 vi è l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro entro il 30 aprile 2012.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali coesistano i presupposti impositivi (oggettivo, soggettivo e territoriale). Sono soggette all’obbligo di comunicazione: − Fatture emesse per imponibili pari o superiori a € 3.000,00; − Operazioni per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura (ad esempio corrispettivi) di importo pari o superiore a € 3.600,00 (operazioni effettuate dal 1.7.2011).

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Dall’obbligo di comunicazione sono escluse: − le importazioni; − le esportazioni “dirette”, anche in triangolazione; l’esonero non è, invece, applicabile alla cessione interna dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie; − le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT, ossia: o le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni; o le prestazioni di servizi “generiche”, territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché ivi imponibili; − le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “operazioni con paradisi fiscali”); − le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria; pertanto, l’esonero: o riguarda, ad esempio, i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo, gli atti di compravendita di immobili e i contratti di leasing finanziario e operativo; o non riguarda, ad esempio, le cessioni di autoveicoli, le quali – pur essendo sottoposte ad un particolare regime pubblicistico – non sono monitorate dall’Anagrafe tributaria; − le operazioni effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari; l’esonero non si applica se i suddetti operatori finanziari sono soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; − i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, se documentati da fattura; − le ipotesi di esclusione dalla base imponibile, come le spese anticipate in nome e per conto di terzi.

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE Nella comunicazione devono essere indicati, per ciascuna cessione o prestazione: − la data dell’operazione, ossia: o la data di registrazione dell’operazione; 3 o ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell’operazione; − l’anno di riferimento; − la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente; − per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale: o se persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; o se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; in relazione alle società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; − i corrispettivi dovuti e l’importo dell’IVA, ovvero la specificazione che l’operazione è non imponibile o esente; − i corrispettivi, comprensivi dell’IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.

CASI PARTICOLARI Fattura cointestata, l’operazione deve essere comunicata per ciascun cointestatario, in distinti record di dettaglio, fermo restando che la verifica del superamento della soglia va effettuata con riferimento all’importo totale della fattura; se la quota-parte dell’importo relativo a ciascun cointestatario è inferiore al limite di 3.000,00 euro, la modalità di pagamento da indicare nella comunicazione è quella di “importo frazionato”; Per le fatture emesse da contribuenti minimi l’obbligo di comunicazione compete al cessionario o committente che abbia ricevuto fatture emesse dai contribuenti minimi, benché questi ultimi siano esclusi dall’adempimento.

CONTRATTI DA CUI DERIVANO CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI TRA LORO COLLEGATI Per i contratti: · d’appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (es. contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.), la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono di importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro; · tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l’ammon-tare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Il collegamento negoziale si verifica quando le parti danno luogo ad un rapporto commerciale che permane nel tempo (ad esempio lo stesso fornitore di un determinato bene o servizio ovvero lo stesso cliente).

Lascia un commento