IVA: definite le regole per la fatturazione elettronica degli scambi di beni Italia - San Marino

A partire dal 1° ottobre 2021 gli operatori di San Marino e quelli italiani possono optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. L'e-fattura diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2022

L'art. 12 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, già individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato (fatti salvi gli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica contemplati da specifiche disposizioni di legge).

A seguito degli accordi stipulati dai due Stati mediante lo scambio di note diplomatiche del 26 maggio 2021 il MEF ha provveduto a dare attuazione alla norma con il decreto del 21 giugno 2021, che è entrato in vigore il 1° ottobre 2021; da tale data hanno cessato di avere efficacia le disposizioni precedenti, dettate dal richiamato D.M. 24.12.1993.

Le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche sono poi state approvate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021.

Il quadro normativo per la fatturazione elettronica tra Italia e San Marino è ora completo. Dal 1° ottobre e fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, gli operatori possono optare per la fatturazione elettronica, in alternativa a quella cartacea.

Al termine del periodo transitorio, a far data dal 1° luglio 2022, non potranno più essere emessi documenti in formato analogico: le fatture e le note di variazione verranno emesse e accettate solo in formato elettronico, tramite il Sistema d’Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Cessioni di beni verso San Marino

Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dallo SDI all'Ufficio tributario di San Marino.

Una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, l’Ufficio tributario sanmarinese convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un apposito canale telematico.

L’Agenzia delle Entrate, sempre attraverso un apposito canale, mette l’esito del controllo effettuato a disposizione dell’emittente italiano, che lo visualizza telematicamente.

Se, entro quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio tributario di San Marino non ne ha convalidato la regolarità, la cessione va assoggettata all’IVA: l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi, deve emettere nota di variazione in aumento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, senza pagamento di sanzioni e interessi.

Cessioni di beni verso l’Italia

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici, muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, sono trasmesse dall'Ufficio tributario sanmarinese al nostro Sistema d’interscambio.

Lo SDI le recapita al cessionario, che, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, visualizza le fatture elettroniche ricevute.

  1. a) Fattura elettronica con addebito di imposta

Se il documento reca l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sanmarinese al proprio Ufficio tributario, il quale, entro quindici giorni, riversa le somme ricevute all'Agenzia delle Entrate, trasmettendo anche gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti ai versamenti. L’Agenzia, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'Ufficio tributario, chiedendo, eventualmente, di procedere ai necessari adeguamenti.

L'esito positivo del controllo da parte dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente al cessionario, il quale solo da tale momento è legittimato ad operare la detrazione dell'IVA.

  1. b) Fattura elettronica senza addebito d'imposta

Se la fattura non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.

L'operatore economico italiano annota poi le fatture nei registri IVA delle fatture emesse e delle fatture ricevute, secondo le modalità ed i termini ordinari.

Soggetti non obbligati ad emettere fattura in formato elettronico

Gli operatori economici, italiani e sanmarinesi, esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, possono comunque optare per l’emissione del documento in formato elettronico o, in alternativa, continuare ad utilizzare il formato cartaceo, seguendo le regole previste dal decreto attuativo.

Cessioni nei confronti di privati

In linea generale, le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni sono assoggettate all'imposta del Paese del fornitore.

Regole particolari valgono per le vendite di mezzi di trasporto nuovi (art. 14), per le vendite a distanza (art. 15) e per gli enti ed associazioni non soggetti passivi IVA (art. 16).

Prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa in formato elettronico tramite il Sistema d’Interscambio, che la trasmette all'Ufficio tributario sanmarinese per il successivo inoltro al committente.

Regole tecniche

Il provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate detta le regole per l’attuazione della nuova disciplina e la “modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’IVA”. L’attività di controllo viene affidata, da un lato, all’Ufficio tributario sanmarinese, accreditato come “nodo attestato” allo SdI e, dall’altro, alla Direzione Provinciale delle Entrate di Pesaro-Urbino.

Per le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio, si rinvia alle regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni, adottando cioè le specifiche tecniche già in uso per la fatturazione elettronica in ambito nazionale.L’unica differenza riguarda la compilazione del campo “codice destinatario”, dove andrà indicato il codice 2R4GTO8 attribuito all’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

L’operatore italiano, cessionario o cedente, può visualizzare i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino e le informazioni sull’esito dei controlli previsti dalla nuova normativa accedendo ai servizi di consultazione del portale “Fatture e corrispettivi”.

Decorrenza

Il decreto 21 giugno 2021 è entrato in vigore il 1° ottobre 2021. Dalla medesima data hanno cessato di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993.

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022, le fatture sono emesse e accettate esclusivamente in formato elettronico (fermi restando gli esoneri previsti dalle disposizioni di legge).

Fonte: Assindustria

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