Spesometro 2017 anno 2016 istruzioni Agenzia delle Entrate:

Soggetti obbligati a presentare l'elenco clienti e fornitori, ovvero, lo Spesometro 2017 anno 2016:

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tutti i Fornitori e Clienti che hanno compiuto nel corso dell'anno precedente, operazioni rilevanti ai fini IVA con emissione fattura o operazioni con emissione scontrini e ricevute pari a o superiori a 3.600 euro, in quanto soggetti passivi di Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi sul territorio italiano.

Soggetti obbligati alla comunicazione polivalente 2017:

  • Società di persone.

  • Società di fatto che esercitano attività commerciale.

  • Società di capitali.

  • Società consortili.

  • Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali.

  • Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata.

  • Imprese familiari ed aziende coniugali.

  • Imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c.

  • Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale.

  • Società estere rappresentate in Italia.

  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

  • Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA.

  • Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.

  • Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive.

  • Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa circolare n. 24/E del 30.05.2011.

  • Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi.
  • Enti non commerciali: rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

    Qualora per l’associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura. Riguardo alle spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale intese come oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione.

  • A partire dallo spesometro 2014, per effetto della Legge di Stabilità, sono obbligati alla comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno.

  • Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali. 

    Le ASD con opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tali associazioni anche se non sono obbligate alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta.