1. Semestre senza sanzioni per l’emissione in ritardo
  2. Più flessibilità sulla data di emissione
  3. Nuovi elementi da inserire in fattura
  4. Semplificazioni detrazione IVA

Punto per punto, le novità sulla fattura elettronica del collegato fiscale alla manovra 2019 da un articolo di “AgendaDigitale”

Le novità che il governo ha inserito nel “Collegato fiscale” alla manovra 2019 recepiscono largamente richieste fatte dagli operatori negli ultimi mesi.

Esaminiamo le modifiche normative previste dal provvedimento che il consiglio dei ministri ha approvato nella serata del 15 ottobre e che Agendadigitale.eu aveva anticipato.

Semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

La nuova norma formalizza, definisce e persino allarga l’ambito applicativo della “non sanzionabilità” per ritardi di
emissione/trasmissione che era stata anticipata con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018. Secondo la citata circolare 13/E, la combinata applicazione dell’art. 21 e dell’art. 6 del DPR 633/1972 rendevano necessario l’inoltro entro le ore 24 del giorno di emissione (la fattura elettronica “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione…”). Si trattava di un’interpretazione assolutamente ineccepibile, ma che avrebbe comportato considerevoli rigidità e difficoltà pratiche per gli operatori senza peraltro un apparente interesse dell’Amministrazione Finanziaria al riguardo.

Per il primo semestre 2019, non si applicano sanzioni se la fattura viene emessa (ovvero inoltrata al sistema di interscambio) entro il termine di liquidazione dell’IVA, prevedendo anche, per il medesimo periodo, una riduzione ad un quinto delle sanzioni applicabili (tra il 90% ed io 180% dell’imposta, che diventano dal 18% al 36%) nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine della liquidazione IVA relativa la periodo successivo.

 

Emissione delle fatture

Molto interessanti, e per certi versi anche piuttosto innovative, le disposizioni sull’emissione delle fatture. In primo luogo viene introdotto un nuovo elemento da indicare in fattura, alla data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;”.

Questo nuovo elemento va ad identificare il momento di effettuazione dell’operazione nel caso in cui fosse diverso dalla data di emissione della fattura. Si pensi, ad esempio, alla fattura differita di cui all’art. 21 comma 4 o al nuovo termine di emissione della fattura evidenziato dal punto successivo. Ove i due momenti coincidessero (ovvero fattura immediata emessa il giorno stesso dell’operazione), il dato potrà essere omesso.

L’introduzione di questo nuovo elemento è molto interessante e diventerà chiara affrontando il nuovo termine per l’emissione (e di conseguenza per la trasmissione al SdI) delle fatture, che andranno emesse “entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. Sarà quindi sicuramente possibile, per un’operazione (ad es. cessione di un bene o pagamento del corrispettivo per un servizio) perfezionatasi il giorno “1”, non solo predisporre fattura il giorno “5” da trasmettere entro le ore 24 del giorno “5” stesso; è inoltre parere di chi scrive che sarà anche legittimo predisporre fattura il giorno “5” (datata 5) ma con trasmissione a SdI il giorno “8”, purché sia sempre complessivamente rispettato il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione e sia
valorizzato il nuovo elemento “data di effettuazione dell’operazione” di cui alla nuova lettera g-bis) .

Ricordiamo infatti che la fattura elettronica “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione…”; di conseguenza è quest’ultima data, se diversa dalla data fattura, che assume rilevanza quale effettiva data di emissione. Ovviamente nel caso di esempio, la data di effettuazione dell’operazione andrà obbligatoriamente indicata in fattura quale giorno “1”.

Le disposizioni appena descritte si applicheranno a partire dal primo luglio 2019, verosimilmente per permettere all’Agenzia delle Entrate di aggiornare le specifiche tecniche ed il formato della fattura elettronica e permettere a SdI ed ai produttori di software di adeguarsi alle novità. Tale decorrenza ovviamente va anche letta in abbinamento alla previsione di non sanzionabilità per i ritardi.

 

Annotazione delle fatture emesse

Viene riformulato il primo comma dell’articolo 23 (Registrazione delle fatture) per permettere l’annotazione delle
fatture emesse in relazione al mese di effettuazione delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo. Si tratta di una norma di coordinamento con il nuovo termine di emissione entro 10 giorni stabilito dall’articolo precedente al fine di assicurare la corretta liquidazione dell’imposta.

 

Registrazione degli acquisti

Vengono riformulati il primo ed il secondo comma dell’articolo 25 (Registrazione degli acquisti) eliminando l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute che era diventato fonte di notevoli complessità applicative. L’immodificabilità delle fatture elettroniche richiedeva infatti complessi accorgimenti quali, ad esempio, l’adozione di un registro di protocollo o la generazione di un documento xml contenente il numero attribuito in combinazione ad elementi atti ad abbinare univocamente numero a fattura, che incrementavano significativamente la complessità della corretta tenuta della contabilità IVA senza fornire apparentemente alcuna garanzia di correttezza sostanziale né agevolazione all’attività di controllo. Si tratta sicuramente di una modifica da accogliere con favore e priva di alcuna controindicazione
apparente.

Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

Viene modificato, mediante l’aggiunta di un periodo all’art. 1 del DPR 100/1998, il diritto alla detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute, che può essere esercitato sui documenti ricevuti (e registrati) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, eccezion fatta per operazioni relative all’anno precedente.

Si tratta anche in questo caso di una modifica particolarmente importante, che “aggiusta” le modifiche alla detrazione recentemente introdotte con il DL 50/2017 e con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 che, sin da subito, avevano suscitato nel merito molte polemiche e contestazioni tra gli operatori. Viene così ripristinato il “principio di neutralità dell’IVA” che proprio la Circolare 1/E aveva sostanzialmente eliminato facendo sorgere il diritto alla detrazione dell’Imposta non più nel momento di effettuazione dell’operazione ma in quello in cui il cessionario/committente entrava in possesso della fattura.

La norma va anche letta in combinazione con le modifiche introdotte dagli articoli precedenti, in particolare quelle sul nuovo termine di emissione delle fatture, che può facilmente portare a ricevere nel mese successivo a quello di effettuazione e al nuovo elemento in fattura, la “data di effettuazione dell’operazione”, che diventa un indicatore certo del momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’IVA, agevolando il lavoro degli operatori (e dei sistemi contabili più evoluti) nel caso di fatturazione differita o comunque successiva all’operazione stessa. Unica eccezione resta il caso in cui le fatture relative ad operazioni effettuate in un anno d’imposta vengono ricevute nell’anno successivo. In tal caso la detrazione dovrà essere effettuata nell’anno di ricezione del documento.

Coordinamento in tema di fatturazione elettronica

Si tratta in pratica di una piccola correzione alla legge di bilancio 2018 che, nell’introdurre l’obbligo di fattura elettronica, aveva fatto riferimento a soggetti “residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”. La volontà di includere soggetti non residenti meramente identificati ai fini IVA, come chiarito anche dalla circ. 13/E del 2018, contrasta con i termini della deroga concessa all’Italia per l’introduzione dell’obbligo diffuso di fatturazione elettronica e più in generale con la normativa comunitaria in materia di IVA. Con questa piccola correzione il legislatore prende atto che l’obbligo di fatturazione elettronica vige tra soggetti “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”.

Conclusioni

Le modifiche  introdotte dal “collegato fiscale” appaiono misure ben pensate e coerenti con le richieste degli operatori di settore. Verrebbero risolti molti punti critici della disciplina innovando anche aspetti che, nati con la fattura cartacea, mal si applicavano a documenti digitali la cui data certa di trasmissione introduceva inutili rigidità.

Sono quindi modifiche da accogliere con estremo favore e che permettono di affrontare l’avvio dell’obbligatorietà con qualche strumento in più. A questo punto probabilmente la principale criticità ancora da affrontare riguarda la necessità di effettuare l’integrazione delle fatture domestiche in reverse charge (art. 17) mediante generazione di un documento da allegare alla fattura originaria e da mandare in conservazione (come evidenziato anche dalla Circolare 13/E del 2 luglio 2018).

E’ però opinione di chi scrive che tale criticità possa essere risolta in via interpretativa (eventualmente recependo i suggerimenti di Assosoftware che con comunicato stampa dello scorso 18 settembre ha evidenziato come i dati di tale integrazione siano desumibili dalle annotazioni fatte sui registri IVA degli acquisti e delle vendite) o procedimentale, ad esempio prevedendo la possibilità di trasmettere al SdI una sorta di autofattura contenente i dati della integrazione effettuata.