L’esterometro “va in soffitta” e la fatturazione elettronica  viene estesa a nuove fattispecie

Abolizione dell’esterometro

• Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere trasmessa attraverso nuove modalità,
equiparabili a quelle relative alla fatturazione elettronica (tramite SdI)
• A decorrere dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dal 01/07/2022
• Per effetto delle modifiche apportate alla disposizione originaria, recata dall'articolo 1, comma
3-bis, D.Lgs. 127/2015, dal comma 1103 dell'unico articolo della L. 30/12/2020, n. 178 (Legge
di bilancio 2021) (obbligo a partire da 01/01/2022)
• La cui entrata in vigore è stata differita con il D.L. 21/10/2021, n. 146, articolo 5, comma 14-ter

• Le modifiche apportate riguardano:
• Le modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia
• I termini di trasmissione delle comunicazioni
• I profili sanzionatori
• Specifiche tecniche per l'invio approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23/12/2021, prot. 374343/2021

Ambito soggettivo di applicazione

• Tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano
• Rimangono esclusi dall'obbligo:
• Soggetti passivi che adottano il regime forfettario o che hanno aderito al c.d. "regime di
vantaggio", sempre che, nel periodo d'imposta precedente, non abbiano conseguito ricavi
o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro
• Soggetti passivi che hanno optato per il regime speciale previsto dalla L. 398/1991,
sempre che, nel periodo d'imposta precedente, non abbiano conseguito proventi derivanti
dall'esercizio di attività commerciali per un importo superiore a 25.000 Euro
• Soggetti passivi non stabiliti in Italia, ancorchè identificati nel territorio dello Stato
direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale

Ambito oggettivo di applicazione

La comunicazione riguarda i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni
di servizi
• Effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia
• Ricevute da soggetti non stabiliti in Italia
Con esclusione delle operazioni per le quali
• è stata emessa una bolletta doganale
• è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di
Interscambio (SdI)

Operazioni che non rilevano territorialmente in Italia

Nelle risposte fornite in occasione del recente Telefisco 2022 (15/06/2022) l'Agenzia delle
Entrate ha preso posizione sulle modalità di indicazione di alcune operazioni molto frequenti
nell'operatività delle imprese:
1. Rifornimenti di carburante all'estero
2. Pernottamenti in albergo e consumazione di pasti all'estero
Nel caso 1.: il "Tipo documento" da utilizzare è TD19
Nel caso 2.: il "Tipo documento" da utilizzare è TD17
In entrambi i casi, la "Natura dell'operazione" da indicare è N2.2
ATTENZIONE:
Occorre assoggettare ad imposta di bollo tutti i documenti il cui importo supera 77,47 Euro

Operazioni di importo minimo

L'articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha modificato la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015
La norma prevede l'esonero dalla trasmissione telematica per le operazioni relative all'acquisto
di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-
octies del D.P.R. 633/72, di importo non superiore a 5.000 Euro per ogni singola operazione
Attenzione:
Il D.L. 73/2022 dovrà essere convertito in legge entro il 20/08/2022

Modalità di trasmissione dei dati

• Utilizzo del formato XML della fattura elettronica
• Nelle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia andrà utilizzato il "codice
destinatario": XXXXXXX
• Per le operazioni di acquisto sono previste diverse "tipologie di documento" in relazione alle diverse fattispecie possibili

Modalità di trasmissione dei dati

• Per le operazioni di acquisto sono previste diverse "tipologie di documento" in relazione alle diverse fattispecie possibili
TD 16 Operazioni interne con inversione contabile (reverse
charge)
TD 17 Acquisto di servizi dall'Estero
TD 18 Acquisti intracomunitari di beni
TD 19 Acquisto di beni (che si trovano già in Italia) da
soggetti non residenti e privi di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato (l'imposta
viene assolta dal cessionario residente o stabilito
mediante applicazione del reverse charge) (**)
TD 20 Regolarizzazione e integrazione delle fatture

(**) per approfondimenti, si veda la R.M. 20/02/2015, n. 21/E

Termini per la trasmissione dei dati

• OPERAZIONI ATTIVE
Per ciascuna operazione attiva, entro i termini ordinari previsti per l'emissione della fattura elettronica (12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione)
• OPERAZIONI PASSIVE
Per ciascuna operazione passiva, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di
ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione

Profili sanzionatori

D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 - articolo 11, comma 2-quater
• Sanzione amministrativa pari a 2 € per ciascuna fattura, con il limite massimo di 400 € mensili
• La sanzione è ridotta alla metà, con il limite massimo di 200 € mensili, qualora la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite (comunicazione omessa) o laddove, nel medesimo termine, venga effettuata la trasmissione corretta dei dati (comunicazione infedele)

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